Transizione 5.0: le nuove F.A.Q.

Il 10 Aprile, sul sito del ministero del Made In Italy, sono state pubblicate le nuove FAQ relative alle transizione 5.0.

Gli aggiornamenti del Ministero Delle Imprese e Del Made In Italy sul piano di Transizione 5.0

La prima modifica riguarda la F.A.Q. 4.23 che recita:

“Per gli attivi ex art.5, comma 1, lettera a), punto 2), cui al DM 24 Luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo e sufficiente a consentire l’accesso al calcolo semplificato di cui all’art.38, comma 9-bis?”.

“Sì, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’art.38”.

Cosa significa?

La F.A.Q. riguarda le macchine mobili non stradali.

Gli “Stage” sono livelli di emissione inquinanti stabiliti dalla normativa europea per i motori NRMM.

Quindi, nel caso in cui il salto tecnologico previsto dal progetto per la Transizione 5.0 sia talmente importante da rendere evidente il risparmio energetico in TEP, è possibile accedere alla procedura semplificata

La F.A.Q. 4.25 riguarda il requisito dei due anni di ammortamento richiesti per accedere alla procedura semplificata del Piano Transizione 5.0, in caso di sostituzione di beni esistenti, nel caso in cui il bene sostituito sia in leasing.

Viene chiarito che il periodo di ammortamento va calcolato in modo teorico, come se il bene fosse stato acquistato in proprietà, utilizzando i coefficienti ministeriali previsti per l’ammortamento fiscale.

Ad esempio Immaginiamo che nel 2021 un’azienda abbia preso in leasing una macchina utensile. Ora, nel 2025, vuole sostituirla con un nuovo macchinario ad alta efficienza energetica, accedendo al credito d’imposta 5.0 tramite la procedura semplificata.

Poiché il bene è stato utilizzato per 4 anni, e il coefficiente ministeriale per quella tipologia è del 15% annuo, si può dire che ha già “maturato” un ammortamento teorico del 60%.
Quindi il requisito dei due anni di ammortamento fiscale è considerato soddisfatto, anche se il bene è in leasing.

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Autoproduzione Energetica: le nuove F.A.Q.

La F.A.Q. 6.4 risponde alla domanda: Come si calcola il fabbisogno energetico di una struttura produttiva se sono presenti impianti fotovoltaici (o altri impianti rinnovabili) e sistemi di accumulo?

Viene chiarito che l’azienda deve dichiarare sulla piattaforma dedicata l’esistenza dell’impianto e la data dell’ultima installazione. Nel calcolo del fabbisogno energetico, si considera solo l’energia autoprodotta e autoconsumata, escludendo quella immessa in rete.

Ad esempio: Se un impianto fotovoltaico produce 250.000 kWh/anno e ne autoconsuma 180.000, solo questi 180.000 kWh vanno considerati nel calcolo del fabbisogno.

La F.A.Q. 6.11 chiarisce che gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo possono beneficiare delle agevolazioni del Decreto CACER se sono localizzati sulla stessa zona di mercato della struttura produttiva, sono interconnessi direttamente con l’utenza o tramite la rete di distribuzione. Inoltre Il produttore e il cliente finale devono essere la stessa entità (stesso C.F.), o possono esserlo società certificate ESCo se il progetto riguarda innovazioni per l’azienda cliente.

Chiarimenti sul credito di imposta per la Transizione 5.0: la cumulabilità

Infine, la F.A.Q. 8.6 chiarisce che il credito di imposta è cumulabile con altre sovvenzioni a patto che non coprano le stesse quote di costo; inoltre la base di calcolo per il credito d’imposta deve essere considerata al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili.

In pratica, si applica l’aliquota del credito d’imposta 5.0 sul costo residuo, che è il netto dopo aver sottratto le altre sovvenzioni.

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