Iperammortamento 2026 – Decreto attuativo

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Iperammortamento 2026 – Decreto attuativo

Il tanto atteso decreto attuativo per l’iperammortamento 2026 è finalmente realtà. Con la pubblicazione ufficiale del testo, il nuovo piano per il 2026 entra nella sua fase operativa, offrendo alle imprese italiane nuove opportunità di innovazione, digitalizzazione ed efficienza energetica. In questo articolo analizziamo in dettaglio il contenuto del decreto attuativo, le misure previste e le modalità per accedere ai fondi messi a disposizione per l’Industria 4.0 / 5.0.

Quali beni è possibile incentivare

1) investimenti beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Nuovi ALLEGATI IV e V ex. A e B vecchia normativa) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

2) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ex. fotovoltaico solo pannelli europei) destinata all’autoconsumo

Come funziona l’incentivo

L’incentivo è un’agevolazione fiscale che riconosce una quota di maggiorazione all’ammortamento del bene in base alla seguente tabella:

AMMORTAMENTO MAGGIORATO DEL

MASSIMALI (€)

180%

2,5 MILIONI

100%

OLTRE 2,5 MILIONI E FINO A 10 MILIONI

50%

OLTRE 10 MILIONI E FNO A 20 MILIONI

Documenti obbligatori

Sono i due articoli che forniscono le indicazioni sui documenti obbligatori. L’articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni – tali da includerli negli Allegati IV e V – e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Tutti i soggetti abilitati devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Non è prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore, come invece accadeva in passato.

L’articolo 7 richiede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza dell’IFAC. Non è previsto un rimborso di queste spese.

Beni per l’autoproduzione da Fonti rinnovabili

L’articolo 8 disciplina le caratteristiche dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Sono agevolabili i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori, gli impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo (inclusi sistemi di accumulo) con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta o certificata tramite contratto ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti ai gruppi di generazione.

Si noti come, a differenza di alcune bozze del decreto attuativo, gli investimenti in sistemi di accumulo (BESS) sono vincolati all’acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e ad essi proporzionati.

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici o di altra fonte rinnovabile è soggetto a un tetto: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell’esercizio precedente secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto. Il costo massimo ammissibile degli impianti è anch’esso tabulato nell’Allegato 1: per il fotovoltaico si va da 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo “b”).

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